Art. 1.

      1. All'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, dopo le parole: «fatti eversivi dell'ordine costituzionale», sono aggiunte le seguenti: «stragi, violazioni della sovranità statale da parte di altri Stati, violazione delle libertà fondamentali tutelate dalla Costituzione da parte degli organi costituzionali»;

          b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «Il segreto di Stato cessa decorsi venticinque anni dalla sua apposizione od opposizione ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale.
      Il Presidente del Consiglio dei ministri può stabilire la cessazione del segreto di Stato con decreto motivato anche prima della scadenza del termine di cui al terzo comma.
      La cessazione del segreto di Stato è comunicata all'autorità giudiziaria presso la quale il segreto è stato opposto o confermato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale».